Insieme per migliorare Sangano
TASI, acconto in anticipo con F24 cartaceo
Al contribuente alle prese con la TASI (acconto da pagare ientro il prossimo 16 ottobre), si ricorda che dal prossimo 1 ottobre non si potrà più utilizzare il modello F24 cartaceo per importi superiori a 1.000 euro o in caso di compensazione: chi intende compensare la nuova tassa con un credito fiscale (es.: l’IRPEF) dovrà farlo esclusivamente online se effettuerà il versamento a ridosso della scadenza. Fino al 30 settembre, è invece possibile presentare l’F24 cartaceo, anche per pagare la TASI in compensazione.
Maggiorazione dello 0.08%
La Maggiorazione dello 0,08% non può essere applicata ad entrambe le categorie di immobili (Abitazione Principale e Altre) ma dev'essere spalmata sulle due categorie in modo che la somma non sia maggiore dello 0,08%
Maggiorazione: esempi di calcolo
Finanze spiega con dovizia di particolari come si applica la maggiorazione dello 0,08% e fornisce anche esempi di calcolo, partendo dalla regola che, per immobili non prima casa, la somma IMU + TASI non può superare l’1,06% – così come per per le prime case di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – mentre per le prime case si paga solo la TASI con aliquota massima 0,25%.
La maggiorazione dello 0,08% deve essere applicata o agli immobili diversi dalla prima casa (e alle prime case di lusso, assimilate a questa tipologia) oppure alle abitazioni principali.
- Quindi, ad esempio, si può portare all’1,14% la maggiorazione sulle abitazioni diverse dalla prima casa e contemporaneamente anche allo 0,68% quella sulle case di lusso, ma in questo caso bisogna lasciare a un massimo dello 0,25% la TASI sulla prima casa. Se invece si porta allo 0,33% l’aliquota sull’abitazione principale, non si possono applicare maggiorazioni alle altre aliquote.
- Si può anche distribuire lo 0,08% fra le varie tipologie di immobili : ad esempio applicando lo 0,04% di aumento sulle prima case e un’analoga percentuale agli altri immobili. Unica eccezione, i fabbricati rurali ad uso strumentale, che pagano una TASI dello 0,1% e ai quali non si possono applicare maggiorazioni.
2° Fonte: circolare 2/DF del 29 luglio 2014 del Dipartimento delle Finanze
